Esaminato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Ue 2341/2016. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva sulle attività e sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali che va recepita entro il 13 gennaio.
I fondi pensione coinvolti sono quelli privati, di secondo pilastro. Una particolare riforma viene introdotta dal nuovo testo. Infatti modificando il d.lgs. n. 252/2005 viene stabilita la norma con cui si fissa il divieto, in capo ai fondi pensione di svolgere attività ulteriori rispetto a quella principale, di previdenza integrativa, ed a quelle collegate. In questo modo viene definito in un modo più chiaro l’ambito di attività dei fondi. Ma le nuove norme hanno principalmente l’obiettivo di creare un contesto normativo unitario e armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione, lasciando tuttavia agli Stati membri le singole competenze per l’organizzazione dei propri sistemi pensionistici. L’intervento legislativo riguarderà principalmente gli aspetti connessi a governance, gestione dei rischi e comunicazione agli iscritti. Gli effettivi adeguamenti da introdurre dipenderanno dalla specifica situazione di ciascun fondo. Tutte le disposizioni, infatti, saranno recepite secondo un principio di proporzionalità da applicarsi con riferimento a natura e complessità delle attività del fondo pensione.
La principale innovazione, rispetto alle regole vigenti, è data dal nuovo sistema di governo. In primo luogo è stabilito che i fondi pensione, con l’eccezione delle forme individuali, i Fip, devono dotarsi di un “sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività”. E che tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, con chiara attribuzione e appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. I programmi si dovranno dotare, anche, di un sistema efficace di gestione dei rischi. In particolare quelli connessi con gli investimenti e soprattutto gli investimenti alternativi, derivati, quindi sia la funzione di revisione interna che il sistema di gestione dei rischi dovranno essere perfettamente integrati nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo.
Altra novità riguarda il soggetto “depositario”, presso cui devono essere depositate liquidità e strumenti finanziari, che non dovrà più essere necessariamente un istituto bancario. Ogni tre anni il fondo dovrà rivedere le proprie politiche ed effettuare una valutazione di gestione dei rischi. Successivamente all’approvazione definitiva del D.lgs., con un decreto del Ministero del Lavoro – sentita la Covip – saranno stabiliti i requisiti di professionalità e onorabilità, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, che dovranno possedere il rappresentante legale, il direttore generale, i componenti degli organi, coloro che svolgono funzioni fondamentali e il responsabile dei fondi aperti. La riforma rafforza il ruolo della Covip quale istituzione di controllo nel settore previdenziale. Tra le novità, prevede il vincolo del segreto d’ufficio per dipendenti, consulenti ed esperti, per la durata dell’incarico e anche dopo la cessazione.
Gli stessi soggetti, inoltre, hanno l’obbligo di riferire alla Covip qualunque irregolarità anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d’ufficio. Infine, non possono divulgare ad alcuna persona o autorità dati, notizie e informazioni ricevuti in ragione dell’ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli fondi pensioni non possano essere individuati. Anche la remunerazione dei vari organi dovrà essere soggetta ad una specifica politica i cui punti principali dovranno essere comunicati in via trasparente. Particolare attenzione, infatti, dovrà essere dedicata in particolare alla comunicazione di tutte le principali informazioni agli iscritti anche potenziali.
Claudio Testuzza