Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 il testo del Milleproroghe varato la scorsa settimana dal Parlamento con il voto di fiducia alla Camera. Qui il testo integrale
Di seguito le misure che più ci interessano, estratte da QS.
Il comma 2-bis il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua. E ancora, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 potranno essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l’equilibrio del settore sanitario nell’anno 2024.
Al comma 3 le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione vengono prolungate al 31 dicembre 2025.
Il comma 3-bis dispone che gli enti del Ssn possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
Il comma 3-ter si spiega che, per fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato di quel personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
Al comma 4 il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, viene esteso al 31 dicembre 2025 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Al comma 5 si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione.
comma 7, lettera a), si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn.
Alla lettera b) si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.
Alla lettera c), si proroga di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali.
Alla lettera d) si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista nel periodo di emergenza Covid), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
Al comma 8 si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
Al comma 9 si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione.
Al comma 10 si portano a regime le disposizioni che permettono ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn.
Al comma 11 per far fronte alla carenza di personale sanitario le Regioni possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione, dalla tabella allegata al decreto. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Al comma 11-bis, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l’anno 2025 e di 800 mi[1]la euro per l’anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell’adesione e dell’estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d’età 45-50 anni e 70-74 anni.
Al comma 12, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescienza.
Al comma 12-ter, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, il finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Al comma 12-quater, riguardo il ripiano del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, stabilisce che il Decreto del Ministero della Salute che dovrà stabilire termini, condizioni e modalità per la distribuzione delle quote variabili spettanti alle Regioni, dovrà essere emanato entro 50 giorni dall’entrata in vigore della legge 189/2024.
Al comma 12-quinquies si dispone che gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l’equilibrio del settore sanitario nell’anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
Il comma 12-sexies puntualizza che le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.