In sede di conversione del decreto Milleproroghe 2025, è stato introdotto, tra i tanti, un emendamento che riguarda gli ECM, Le nuove norme, che interessano direttamente tutti gli esercenti le professioni sanitarie, sia della dirigenza che del comparto (circa 540.000 soggetti), prevedono la proroga al 31 dicembre 2025 dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022.
Inoltre:
Da più parti, compreso il ministro della Salute, viene ricordato che il personale sanitario deve regolarizzare la propria posizione, in termini di corretta acquisizione dei crediti prescritti per la formazione continua ECM, in modo da conservare la copertura assicurativa ed “evitare che vengano applicate le sanzioni”, che possono arrivare “fino alla sospensione, anche per sei mesi”. Sanzioni presenti nei due CCNL di riferimento – Area della dirigenza sanitaria e comparto – i cui vanno incontro i soggetti non in regola. Si tratta della prescrizione di cui dell’art. 51, comma 5, del CCNL del 19.12.2019 (tuttora vigente in quanto non disapplicato dal CCNL del 23.1.2023), secondo la quale “il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali”. Può scattare il divieto di partecipare alle selezioni interne.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2026 tutti i dirigenti sanitari (medici, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, dirigenti delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie) che non avranno acquisito 150 crediti formativi standard subiranno le penalizzazioni stabilite dalla singola azienda all’interno del regolamento sui criteri di conferimento, adottato previo confronto con le Organizzazioni sindacali (art. 5, comma 3, lettera e, del CCNL del 19.12.2019).
Tratto dall’articolo Su Il Sole 24 Ore del 7 marzo di Stefano Simonetti