Anche sei anni per incassare la liquidazione sembrano davvero troppi. La seconda Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale su un ricorso sollevato contro l’Inps in merito al caso dei maxi-ritardi con i quali lo Stato paga la liquidazione agli statali.Nel dispositivo della sentenza, con la quale il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta, si legge che una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato può essere disposta in via congiunturale e programmatica, comunque temporanea, con specifico riferimento alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi, e non in via generale, permanente e definitiva, come invece è avvenuto nella realtà.
Il problema era nato, già nel 2010-2011, con provvedimenti dell’allora Governo Berlusconi che, puntando a contenere la spesa pubblica, avevano rallentato i processi di erogazione del Tfr in favore dei dipendenti che vanno in pensione. La legge di stabilità per il 2014 aveva, poi, ridotto ulteriormente l’importo del Tfr/Tfs dei dipendenti pubblici che può essere pagato in unica soluzione, portandolo dai 90.000 euro previsti a 50.000 e allungando i tempi di pagamento in base alle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, diversi tempi di attesa per l’erogazione del trattamento.
Si va da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre 2 anni per casi come la pensione anticipata. Mentre nettamente più rapido è, invece, il pagamento del Tfr nel settore privato. Nel Terziario, ad esempio, deve essere erogato entro 30 giorni, nel commercio i tempi si allungano di 15, portando il pagamento entro 45 giorni.
A differenza del settore privato che ha il solo Tfr, i dipendenti del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 accedono al Trattamento di fine servizio (Tfs), mentre il personale assunto a tempo indeterminato o determinato successivamente a tale data ha il Tfr.
Ma in entrambi i casi i dipendenti pubblici soggiacciono alla rateazione.
Il pagamento, fino al 31 dicembre 2017, del TFR/TFS per i dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro perché raggiunti i requisiti della pensione, avviene, come chiarito dalla circolare Inps n. 154 del 17 settembre scorso, entro i seguenti termini e modalità:
Il pagamento del TFR/TFS dei dipendenti pubblici in pensione dal 1° gennaio 2018 avviene dopo 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni e dopo 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni. In pratica per i dipendenti pubblici i nuovi termini di pagamento e liquidazione cambiano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, per cui alla luce della nuova normativa l’erogazione avviene con diverse tempistiche. Tempo di pagamento breve, entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Non prima di 1 anno se la cessazione del contratto a tempo indeterminato avviene per pensionamento raggiungimento dei requisiti di servizio o per età. Non prima di 24 mesi se la cessazione avviene per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.
Riguardo a questa significativa e compromissoria condizione di differenza dei trattamenti fra dipendenti pubblici e privati i giudici hanno osservato che può trovare la sua unica giustificazione, a livello costituzionale, nell’articolo 81, che tutela l’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio statale, tenendo conto delle fasi avverse del ciclo economico. Tuttavia l’emergenza economica, in linea di principio, pur potendo giustificare un intervento temporaneo e mirato sui trattamenti di fine rapporto, non può infatti avvalorare un’irragionevole protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento degli stessi.
Da questo il rinvio alla Corte Costituzionale che apre, per tutti gli statali, una speranza concreta di vedere erogata la liquidazione nei tempi previsti in passato senza disparità di trattamento nei confronti di un dipendente del settore privato.
Claudio Testuzza