Nel caso di morte del pensionato spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’università.
La pensione di reversibilità sarà corrisposta nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Ma anche nelle unioni civili, in caso di decesso di una delle parti, il componete superstite avrà diritto all’eredità e alla pensione di reversibilità.
Infatti con La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà) anche in Italia è stata introdotta la disciplina relativa alle unioni civili e alle convivenze di fatto. La legge regolamenta i rapporti tra coppie conviventi sia eterosessuali che dello stesso sesso e le unioni civili. Per quanto riguarda le unioni civili, la legge stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Quindi, l’unione civile tra persone dello stesso sesso sarà certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. La Legge, n.76 prevede, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Inoltre “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Nel caso dell’unione civile, per le coppie anche dello stesso sesso, discendono specifici diritti e doveri, che sono pertanto equiparabili a quelli del matrimonio. In particolare, in ambito di diritto successorio.
Infatti, le coppie nell’unione civile si eredita di diritto alla quota di legittima, che prima corrispondeva soltanto ai parenti più stretti. A decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Tra gli istituti ricompresi sono pertanto, in particolare, la pensione ai superstiti, ma anche l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima.
Con effetto dal 1° luglio 2016 tali istituti saranno dunque riconosciuti anche al componente dell’unione civile ora equiparato, per legge e a tutti gli effetti, al coniuge. Questi potrà beneficiare di quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla pensione ai superstiti, prestazione economica che ricomprende sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta.
Dobbiamo invece ricordare, sperando che in futuro le norme possano comunque integrarlo, che nella convivenza di fatto, tuttavia, non si ha diritto all’eredità né alla pensione di reversibilità poiché la norma disciplina diversamente la convivenza di fatto dall’unione civile non prevedendo, in tale condizione, i benefici previdenziali dei componenti l’unione civile.
Claudio Testuzza