Capo I – NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 – Scopi

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica, anche S.N.R., ha per scopo la tutela degli interessi morali, sociali e professionali dei medici radiologi, radiodiagnosti, radioterapisti, neuroradiologi, dei medici nucleari, dei fisici specialisti in fisica medica e degli iscritti in formazione e specialisti under 35 – precari dell’Area Radiologica – nonché di tutti i suoi iscritti.

Promuove ogni iniziativa sindacale per valorizzare e tutelare la professionalità dei medici radiologi, radiodiagnosti, radioterapisti, neuroradiologi, dei medici nucleari, dei fisici specialisti in fisica medica e dei medici e fisici in formazione. Assume, inoltre, le opportune iniziative volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei professionisti su elencati. Favorisce l’azione di aggiornamento e formazione dei propri iscritti a garanzia della loro professionalità e dei pazienti.

Fornisce ai propri iscritti consulenza, assistenza e tutela sindacale attraverso i propri dirigenti, rappresentanti e consulenti.

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica, organizzazione non a scopo di lucro, può aderire ad altre federazioni o confederazioni sindacali per il perseguimento del proprio scopo e degli interessi generali della categoria professionale medica rappresentata. Per il perseguimento dello scopo sindacale può collaborare con altri sindacati, associazioni e/o organizzazioni mediche e scientifiche anche internazionali, purché non siano in contrasto con lo scopo sindacale perseguito dal Sindacato Nazionale Area Radiologica o con il presente Statuto.

Articolo 2 – Iscritti

Possono iscriversi al Sindacato Nazionale Area Radiologica, a norma di regolamento, i laureati in Medicina e Chirurgia che operano nelle branche dell’Area Radiologica, così come elencate nel precedente articolo 1, nonché i fisici, specialisti in fisica medica.

Possono inoltre aderire Presidi e Strutture che erogano prestazioni rientranti nell’Area Radiologica, rappresentate da un Medico Specialista della stessa Area Radiologica.

Gli iscritti in formazione e gli specialisti under 35, non ancora stabilizzati, versano una quota di iscrizione ridotta, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche del Sindacato, salvo che per la nomina del loro rappresentante, che potrà essere cooptato alle riunioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Si decade dall’iscrizione al S.N.R. e da eventuali cariche elettive dopo 6 mesi di mora nel versamento della quota sindacale.

Agli iscritti è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dal Sindacato.

Gli iscritti cessano di essere tali in caso di indegnità morale o professionale accertata dal Comitato dei Probiviri, di cui all’art. 27, nonché di scioglimento del Sindacato stesso.

Il Consiglio Nazionale, sulla base di documentazione predisposta dalla Segreteria Nazionale, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un iscritto in quanto tale, e quindi anche dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte, formalizzando il provvedimento disciplinare proposto dalla Segreteria Nazionale ed

inviandolo alla valutazione dei Probiviri.

Articolo 3 – Quote contributive

Il S.N.R. approva lo Statuto della Federazione AIPaC – AUPI – SIMET – SINAFO – SNR Dirigenti, F.A.S.S.I.D. in sigla, di cui è costituente. Per tale effetto cessa l’attività sindacale in proprio per l’area dei medici del SSN, mentre mantiene la sua capacità associativa per i medici degli altri settori pubblici e privati.

Sulle schede della F.A.S.S.I.D. è chiaramente indicata l’area di appartenenza che per il S.N.R. è definita “Area SNR” e ad essa corrisponde autonomia contabile e patrimoniale.

L’iscrizione avviene per i professionisti dipendenti a mezzo delega dell’interessato all’amministrazione da cui dipende a trattenere mensilmente la quota sindacale dallo stipendio, ovvero mediante contribuzione diretta per gli iscritti non strutturati. La comunicazione di adesione all’Area S.N.R del dipendente deve essere inoltrata all’amministrazione di competenza.

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica provvederà a versare la quota parte per la Federazione o Confederazione a cui il dipendente aderisce.

Articolo 4 – Cariche sindacali

Le cariche sindacali elettive hanno una durata quadriennale e vengono attribuite a maggioranza semplice dei voti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Non sussistono incompatibilità delle cariche sindacali con quelle delle Società Scientifiche dell’Area Radiologica.

Restano ferme le incompatibilità previste da leggi dello Stato.

Articolo 5 – Organi di informazione

Sono organi ufficiali di informazione:

  1. sito web del Sindacato Nazionale dell’Area Radiologica;
  2. “Il Radiologo”, l’organo ufficiale di stampa del S.N.R. che ne è comproprietario con la S.I.R.M., periodico di aggiornamento e di informazione delle Società Scientifiche dell’Area Radiologica, edito in formato cartaceo e/o digitale;
  3. altre pubblicazioni o notiziari informativi periodici, anche editi in formato elettronico.

Articolo 6 – Sede

La sede legale è in Piazza della Repubblica, n. 32, 20124 Milano. La sede sindacale in Via Farini, n. 62, 00185 Roma.

Capo II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 – Struttura organizzativa

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica è articolato in: Segreterie Regionali, Segreterie Provinciali o Segreterie Aziendali ove territorialmente coincidenti e Delegazioni Area SNR presso le Aziende e le Amministrazioni autonome.

Articolo 8 – Settori operativi

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica cura gli interessi professionali e sindacali degli iscritti che svolgono la propria attività:

  • nel Servizio Sanitario Nazionale, Aziende o Enti Ospedalieri o Strutture Convenzionate;

  • negli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico e di ricerca biomedica;

  • nelle altre Istituzioni autonome.

    Il Sindacato Nazionale Area Radiologica cura, altresì, gli interessi professionali e sindacali degli iscritti dell’Area Radiologica che esercitano la propria attività:

  • nelle Istituzioni Universitarie;

  • in regime libero professionale;

  • in Aziende, Strutture, Presidi ed Enti che erogano prestazioni dell’Area Radiologica.

Articolo 9 – Presidenti Onorari

Sono Presidenti Onorari, in ragione del rapporto di reciprocità, i Presidenti pro-tempore delle Società Scientifiche o delle loro Federazioni nell’ambito dell’Area Radiologica, purché iscritti al Sindacato Nazionale Area Radiologica.

I Presidenti Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale del Sindacato.

Articolo 10 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale del S.N.R. per un quadriennio.

Presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Nazionale, cura l’unitarietà e l’immagine del S.N.R. ed è responsabile dei rapporti con le Società Scientifiche dell’Area Radiologica, in prima persona o con suo delegato dei singoli Consigli Direttivi, in ragione del rapporto di reciprocità di cui all’articolo 9. In caso di parità, il suo voto prevale nelle decisioni della Segreteria Nazionale.

Articolo 11 – Organi

Sono organi del Sindacato:

  1. l’Assemblea Generale;

  2. il Consiglio Nazionale, costituito dai Segretari Regionali e delle Province Autonome, dai Consiglieri Regionali eletti, ai sensi del Regolamento vigente, in numero di uno per ogni quoziente intero o frazione, e dai componenti della Segreteria Nazionale.

  3. la Segreteria Nazionale composta dai sotto elencati membri:

    1. Segretario Nazionale;

    2. Presidente Nazionale;

    3. Vice Segretario Nazionale;

    4. Segretario Amministrativo

    5. tre Coordinatori interregionali per aree territoriali nazionali: I) nord, II) centro, III) sud;

    6. quattro Dirigenti Rappresentanti di Specialità per la Radiodiagnostica;

    7. un Dirigente Rappresentante di Specialità per la Radioterapia;

    8. un Dirigente Rappresentante di Specialità per la Medicina Nucleare;

    9. un Dirigente Rappresentante di Specialità per la Neuroradiologia;

      1. un Dirigente Rappresentante dei Fisici Specialisti in Fisica Medica;

      2. un Rappresentante di Settore per l’Università;

      3. un Rappresentante di Settore per i Liberi Professionisti, cui afferiscono anche i medici specialisti dell’Area Radiologica ed i fisici, specialisti in fisica medica, che svolgono attività professionali radiologiche in Strutture e Presidi non direttamente gestiti dal S.S.N.;

      1. il Primo Presidente;

      2. il Presidente della Fondazione S.N.R;

      e dai seguenti membri cooptati, i quali decadono alla scadenza della Segreteria Nazionale, ovvero con venir meno del requisito della carica o del requisito per cui è stato cooptato:

      aa) il Direttore Responsabile dell’organo di stampa ufficiale del S.N.R. “Il Radiologo”, designato tra gli iscritti;

      bb) il Direttore Responsabile del sito web. organo ufficiale di informazione del S.N.R., designato tra gli iscritti;

      cc) il Segretario Verbalizzante designato tra gli iscritti;

      dd) un Rappresentante individuato dalla Segreteria Nazionale, tra i medici dell’Area Radiologica in formazione e i fisici specializzandi in fisica medica e, ovvero specialisti under 35 precari (Settore Giovani);

      ee) un Rappresentante individuato dalla Segreteria Nazionale, tra i medici dell’Area Radiologica e i fisici specialisti in fisica medica non stabilizzati;

  4. i Revisori dei Conti;

  5. le Segreterie Regionali e delle Province Autonome;

  6. le Segreterie Provinciali. Nelle province con più di una Azienda, Ospedale e/o Azienda USL vanno identificati altri livelli di rappresentatività (provinciale, interaziendale, macro-aziendale, area vasta o dell’area metropolitana). Il regolamento nazionale prevede le modalità attuative e di nomina del Coordinatore da parte delle rappresentanze del territorio interessate.

  7. le Delegazioni Aziendali. Ove geograficamente coincidente il Segretario Regionale e il Segretario Provinciale sono anche Delegati Aziendali.

  8. i Probiviri.

Capo III – ATTRIBUZIONI E COMPITI

Articolo 12 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti.

L’Assemblea Generale viene convocata dal Segretario Nazionale – o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Nazionale aventi diritto di voto, ovvero da un quinto degli iscritti- almeno 60 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Le Assemblee Generali sono convocate per iscritto attraverso almeno uno degli organi di informazione del Sindacato, o anche attraverso il sito web ufficiale.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale del Sindacato o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Le Assemblee Generali possono essere ordinarie o straordinarie.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, non oltre il 30 di giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno solare precedente e di quello preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 90 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea in sede ordinaria:

  • approva le linee generali del programma di attività sindacale, su proposta della Segreteria Nazionale;
  • approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dalla Segreteria Nazionale;
  • approva i regolamenti predisposti dalla Segreteria Nazionale;
  • provvede agli adempimenti di cui agli artt. 24 e 27;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che la Segreteria Nazionale riterrà di sottoporle;
  • delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. L’Assemblea in sede straordinaria:
  • delibera le modificazioni del presente Statuto;
  • delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli iscritti e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno trenta minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è, in ogni caso, indispensabile il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua mancanza, dal Coordinatore interregionale anagraficamente più anziano.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale.

Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, soggetti esterni all’uopo invitati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Segretario insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sindacale di Roma e sul sito web, ovvero sui mezzi di informazione del Sindacato.

Articolo 13 – Congresso Nazionale

Esprime orientamenti di politica sindacale, discute tematiche professionali di particolare rilevanza ed approfondisce situazioni di specifico interesse per la categoria.

Viene indetto dalla Segretaria Nazionale almeno una volta ogni due anni.

Articolo 14 – Consiglio Nazionale

E’ l’organo deliberante per la politica sindacale.

E’ convocato, con le modalità operative decise dal regolamento, almeno due volte l’anno dal Segretario Nazionale, ovvero da un terzo dei componenti la Segreteria Nazionale.

Elegge la Segreteria Nazionale, in via ordinaria ogni quattro anni, secondo quanto previsto dal Regolamento. Valuta le proposte di Commissariamento formulate e discusse dalla Segreteria Nazionale.

Decide le sanzioni disciplinari applicabili, a maggioranza semplice, con voto segreto, su parere motivato dei Probiviri,

Articolo 15 – Segreteria Nazionale

E’ l’organo sindacale che opera per la tutela degli iscritti.

E’ convocata dal Segretario Nazionale, nelle modalità previste dal regolamento, o quando un terzo dei suoi membri lo richieda.

Stabilisce le linee di indirizzo politico sindacale.

Approva il bilancio annuale preventivo e consultivo da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Generale.

Propone all’Assemblea Generale le modifiche di Statuto e Regolamento e individua la sede del Congresso Nazionale.

Propone ai Probiviri il deferimento di un iscritto che ha perseguito azioni contro il S.N.R. e la sua politica sindacale o che ha compiuto azioni in espresso contrasto con le norme legali professionali e deontologiche, a norma di regolamento.

Articolo 16 – Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del S.N.R.

Egli lo rappresenta, altresì, a pieno titolo in tutte le sedi politiche, economiche e sociali ed ha potere di firma degli atti che derivano da tale rappresentatività. Relaziona alla Segreteria Nazionale l’attività svolta nell’ambito delle Istituzioni Pubbliche, sociali e sindacali ed informa periodicamente gli organi periferici.

Collabora all’attività redazionale de “Il Radiologo” e dei mezzi di comunicazione del sindacato.

In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Segretario Nazionale e, in caso d’impedimento di questo ultimo, da altro componente della Segreteria Nazionale per l’occasione individuato dalla Segreteria Nazionale stessa.

Verifica il buon andamento dell’organizzazione sindacale centrale e periferica e vigila sul rispetto delle norme statutarie e sindacali.

Convoca e presiede la Segreteria Nazionale dirigendone i lavori.

Promuove tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari. Può indire referendum su problemi di natura sindacale.

Identifica tra i componenti eletti della Segreteria Nazionale un comitato ristretto, identificato come Board, per coadiuvarlo su problematiche specifiche afferenti alle sue funzioni.

Articolo 17 – Vice Segretario Nazionale

Il Vice Segretario Nazionale collabora con il Segretario Nazionale in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in caso d’impedimento e lo rappresenta per effetto di una delega specifica.

Articolo 18 – Coordinatori Interregionali

I Coordinatori Interregionali favoriscono i collegamenti tra le Segreterie Regionali del proprio ambito di competenza e tra queste e la Segreteria Nazionale.

Coordinano le attività delle Segreterie Regionali e supportano queste ultime nell’applicazione dei programmi formulati dal Consiglio Nazionale, in accordo con i rispettivi Segretari Regionali.

I tre distinti ambiti territoriali nazionali, ognuno dei quali fa riferimento ad un Coordinatore, sono:

  1. Area Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

  2. Area Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna;

  3. Area Sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Articolo 19 – Rappresentanti di Specialità, di Settore o di Area

I Rappresentanti di Specialità, di Settore o di Area sono deputati a rappresentare le problematiche delle singole aree di riferimento nell’ambito degli indirizzi del Consiglio Nazionale.

Articolo 20 – Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo ha la responsabilità dell’amministrazione e della conservazione del patrimonio del Sindacato.

Ha tutti i poteri di firma sociale nei rapporti con gli Istituti Bancari, con gli Enti e Banco Posta.

Redige i bilanci con documentazione annuale ed ha la responsabilità dei bilanci economici da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale e dell’Assemblea Generale. Nell’ambito assicurativo e sociale, cura la gestione ed ha la responsabilità del settore delle offerte assicurative per gli iscritti e di tutte le attività sociali previste dalla S.N..

Controlla le quote d’iscrizione e delle altre entrate del Sindacato Nazionale Area Radiologica. Autorizza, sentito il Segretario Nazionale, la spesa e verifica la corrispondenza delle uscite.

Provvede a tenere aggiornato l’inventario dei beni del Sindacato.

Il Segretario Amministrativo può essere coadiuvato da un consulente amministrativo esterno nominato dalla S.N.

Articolo 21 – Segreterie Regionali e delle Provincie Autonome

I Segretari Regionali e delle Provincie Autonome coordinano le iniziative provinciali ed aziendali; provvedono a tenere i rapporti con le Autorità politiche e sanitarie regionali e delle Provincie Autonome ed i collegamenti con le rappresentanze delle altre organizzazioni sindacali, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Segreteria Nazionale.

Relazionano periodicamente sull’andamento delle problematiche regionali e delle Provincie Autonome al Coordinatore Interregionale di riferimento e al Segretario Nazionale, predisponendo adeguata informativa per quanto di competenza.

Provvedono a cooptare come membri in ciascuna Segreteria Regionale, confermando la necessaria reciprocità:

  1. il Presidente del Gruppo Regionale della SIRM;

  2. il Rappresentante designato da ciascuna delle altre Società Scientifiche dell’Area Radiologica;

  3. il Responsabile del Settore Giovani senza diritto di voto.

I Segretari sono tenuti alla conservazione ed all’aggiornamento dell’elenco degli iscritti della propria Regione e della Provincia Autonoma inviato loro, con cadenza bimestrale, dalla segreteria nazionale di Roma.

Provvedono a notificare alle Aziende della Regione o della Provincia Autonoma i nominativi dei Delegati loro comunicati dai Coordinatori Provinciali; possono delegare a specifici compiti componenti della Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma.

Sono Organi delle Segreterie Regionali e delle Province autonome:

  1. Il Consiglio Regionale composto dai Consiglieri Regionali, nel numero previsto dal Regolamento Nazionale.

  2. Il Segretario Regionale.

Articolo 22 – Coordinatori Provinciali

I Coordinatori Provinciali sono responsabili dell’organizzazione sindacale periferica ed hanno funzioni di coordinamento provinciale e di collegamento con gli Organi Direttivi regionali del S.N.R.

Comunicano al Segretario Regionale i nominativi dei Delegati, dei Fiduciari e dei Rappresentanti eletti presso le Aziende.

Articolo 23 – Bilancio

I bilanci fanno riferimento all’anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura dell’anno di riferimento, il Segretario Amministrativo raccoglie i bilanci delle Segreterie Regionali e provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno, corredandoli della relazione economico-finanziaria.

Il Segretario Amministrativo entro il 31 marzo sottopone detti documenti all’esame ed alla approvazione dei Revisori dei Conti e quindi all’approvazione della Segreteria Nazionale, perché possano poi essere ratificati dall’Assemblea Generale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, poiché il Sindacato Nazionale Area Radiologica non persegue fini di lucro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti per legge, nel qual caso gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo patrimoniale.

Al fine di garantire una corretta amministrazione ed un’esatta formazione del bilancio, nonché di permettere un efficace controllo da parte dei Revisori dei Conti, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità sistematica, eventualmente anche divisa per Settori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del S.N.R. ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, iscritti al Sindacato Nazionale Area Radiologica, nominati dall’Assemblea Generale. Esso dura in carica quattro anni.

Se il Revisore dei Conti non è iscritto al Sindacato decade automaticamente dalla carica ed al suo posto verrà proposto un nuovo nominativo che dovrà essere ratificato nel corso della prima Assemblea Generale utile.

I Revisori eletti designano fra loro un Presidente e possono partecipare, su invito, e senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Le funzioni e i doveri del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.

Articolo 25 – Il Direttore della rivista “Il Radiologo”

La Segreteria Nazionale alla prima riunione utile dopo il rinnovo elettorale, propone alla SIRM un nominativo scelto tra gli iscritti SNR e SIRM quale Direttore Responsabile de “Il Radiologo” che viene cooptato nella Segreteria Nazionale e relaziona sull’attività della rivista di cui ha mandato fiduciario.

Articolo 26 – Il Direttore del sito web

La Segreteria Nazionale alla prima riunione utile dopo il rinnovo elettorale, designa un nominativo scelto tra gli iscritti SNR quale Direttore Responsabile del sito web che viene cooptato nella Segreteria Nazionale e relaziona sull’ attività del sito di cui ha mandato fiduciario.

Articolo 27 – Probiviri

I Probiviri, in numero di tre, sono designati dall’Assemblea Generale su proposta della Segreteria Nazionale; durano in carica quattro anni e designano fra loro un Presidente.

Compito dei Probiviri è di valutare, su richiesta della Segreteria Nazionale, ipotesi di indegnità morale o professionale degli iscritti.

Le attribuzioni e le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite dall’art. 20 del regolamento.

Articolo 28 – Commissariamento

In caso di mancato funzionamento o di ripetute e gravi irregolarità, o carenze nell’operato, o di gravi violazioni di norme statutarie delle Segreterie Regionali o delle Province Autonome, la Segreteria Nazionale decide il commissariamento.

Il commissariamento delle Segreterie Provinciali o Aziendali viene proposto dalla Segreteria Regionale alla Segreteria Nazionale.

Il commissariamento delle Segreterie Regionali viene proposto dal Coordinatore di Area.

La Segreteria Nazionale conferisce all’uopo l’incarico di Commissario straordinario ad un iscritto, provvedendo a formalizzare con immediatezza la nomina. In caso di urgenza, il Segretario Nazionale nomina un Commissario straordinario che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte della Segreteria Nazionale nella prima seduta utile.

La gestione commissariale si protrae per il tempo necessario al compimento degli atti e comunque non oltre sei mesi.

Articolo 29 – “Primo Presidente SNR”

Al Prof. Raffaele Pinto, già Segretario Nazionale del Sindacato, è attribuita, ad personam, la carica di “Primo Presidente SNR”.

Egli partecipa alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale ed esercita le funzioni editoriali che la Segreteria Nazionale gli affida.

Articolo 30 – Norma transitoria

Con l’approvazione del presente Statuto, gli Organi attualmente in carica svolgeranno le proprie attribuzioni in regime di proroga delle proprie funzioni.

Entro 6 mesi a far data dall’approvazione del presente Statuto, a cura del Segretario Nazionale in carica, verranno indette nuove elezioni per il rinnovo entro 3 mesi di tutte le cariche e di tutti gli organi sindacali conformemente a quanto previsto dalle norme statutarie.

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