Articolo 1 – Iscritti

Sono iscritti al Sindacato Nazionale Area Radiologica – S.N.R. – i laureati in medicina e chirurgia, che operano nelle aree della branca radiologica ed i fisici, specialisti in fisica medica.
La domanda d’iscrizione al S.N.R. degli appartenenti alle predette Categorie Professionali dovrà essere corredata da idonea documentazione, adeguatamente comprovante, alla data della sua presentazione, il possesso dei requisiti di ammissione, costituiti dal titolo accademico compiutamente accettato dal S.N.R. e dall’effettivo svolgimento in corso dell’attività professionale nei settori operativi di cui all’art. 8 dello Statuto.
Con la domanda di iscrizione si accettano Statuto e Regolamento del Sindacato.
Nella domanda devono essere dichiarati Settore e Specialità o Categoria di attività, l’amministrazione pertinente e la Provincia di appartenenza, nel cui elenco sindacale l’iscritto sarà inserito.
Gli iscritti possono partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni sindacali e professionali organizzate dal S.N.R.
Gli iscritti che operano quali dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti a Carattere Scientifico, degli Enti Ospedalieri Autonomi, delle Istituzioni Universitarie, devono essere inseriti esclusivamente negli elenchi provinciali della dipendenza.
Possono essere iscritti, altresì, specialisti dell’Area Radiologica che siano pensionati o libero-professionisti e professionisti che svolgono attività professionali radiologiche in Strutture e Presidi non direttamente gestiti dal SSN; essi sono inseriti in appositi elenchi provinciali e partecipano alle votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Liberi Professionisti. Essi versano un’unica quota annuale di adesione.
Possono infine essere iscritti i fisici, specialisti in fisica medica, e i medici dell’Area Radiologica per conto di Strutture e Presidi che eroghino prestazioni nell’Area Radiologica. Essi rientrano nel Settore dei Liberi Professionisti.
Gli iscritti in formazione, gli specialisti under 35 ovvero quelli non stabilizzati, affluiscono convenzionalmente nel Settore dei Liberi Professionisti. Essi versano una quota di iscrizione ridotta; gli iscritti in formazione sono iscritti nell’elenco della Provincia ove ha sede l’Università.
Eventuali variazioni di Settore o di ambito territoriale di appartenenza devono essere formalmente comunicate dall’iscritto al Segretario Nazionale, che provvede a notificarle alle Segreterie Regionali e Provinciali di competenza.

Articolo 2 – Assemblee Elettive

Le Assemblee per le elezioni devono essere convocate, anche mediante gli organi di informazione del sindacato, ai propri iscritti, almeno 30 giorni prima della scadenza dei mandati.
La convocazione dovrà indicare la data, la sede e gli orari di apertura del seggio.
Le elezioni aziendali devono precedere quelle provinciali, regionali e delle Provincie Autonome; queste ultime devono precedere le elezioni nazionali.
Le assemblee elettive si svolgono con le modalità precisate negli articoli seguenti.
Esse sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; decide la maggioranza semplice dei voti espressi validi.
Il diritto di voto spetta ad ogni iscritto che sia in regola con il pagamento della quota di adesione dell’anno in corso, risultante dall’elenco ufficiale trasmesso, immediatamente prima delle votazioni, dalla sede centrale al Segretario Regionale o della Provincia Autonoma.
Il diritto di voto per l’elezione dei delegati Aziendali Area SNR e Provinciali e Regionali si esercita rispettivamente nell’Azienda di appartenenza, nella Provincia e nella Regione nel cui elenco si è iscritti.
Ai fini della verifica dell’iscrizione, del settore operativo o della categoria di appartenenza, fanno fede esclusivamente gli elenchi provinciali tenuti dal Segretario Regionale o della Provincia Autonoma.
La Segreteria Nazionale comunica ai Segretari Regionali e ai Segretari delle Province Autonome, entro 60 giorni prima delle elezioni, il numero di Consiglieri Regionali eleggibili al Consiglio Nazionale in ogni Regione.

Articolo 3 – Elezioni Aziendali

Il Coordinatore Provinciale o in carenza il Segretario Regionale provvede, nei 90 giorni precedenti alla scadenza del mandato, a convocare l’Assemblea elettiva degli iscritti della dipendenza in ognuna delle Aziende esistenti sul territorio provinciale, con all’ordine del giorno l’elezione del delegato Aziendale Area SNR, nonché, laddove eventualmente previsto dalla Segreteria Provinciale in carica, dei Fiduciari di Presidio che fanno parte della Delegazione Aziendale.
L’Assemblea è presieduta dall’iscritto più anziano di età tra i partecipanti all’Assemblea stessa, che in quanto Presidente, accerta la validità dell’assise ed insedia il seggio elettorale, nominando due scrutatori.
Gli iscritti dipendenti dell’Azienda, in regola con l’iscrizione, eleggono tra gli iscritti stessi, un Delegato Aziendale – Area SNR – e, laddove previsti, Fiduciari di Presidio, in numero non superiore ai Presidi Ospedalieri presenti nell’Azienda.
Dell’avvenuta elezione viene redatto il Verbale, che, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, viene raccolto dal Coordinatore Provinciale ed inviato in copia al Segretario Regionale. Non sono ammesse deleghe. Il verbale è soggetto a pubblicità.

Articolo 4 – Elezioni Provinciali

Il Coordinatore Provinciale o dell’area territoriale di competenza in carica provvede, nei 60 giorni precedenti la scadenza del mandato, a convocare in Assemblea elettiva i Delegati Aziendali – Area SNR – neo eletti.
Convoca, inoltre, i Liberi Professionisti iscritti al Sindacato nella Provincia.
In caso di inadempienze, la convocazione dell’Assemblea sarà effettuata dal Segretario Regionale.
L’Assemblea è presieduta dall’iscritto più anziano di età tra i presenti, che accerta la validità dell’assise, insedia il seggio elettorale e nomina due scrutatori.
Si provvede alla votazione disgiunta per:
a) Coordinatore Provinciale;
b) Rappresentanti dei Liberi Professionisti;
Il Coordinatore Provinciale viene votato tra i Delegati Aziendali della dipendenza neoeletti con voto unico di preferenza.
Non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di preferenze, viene eletto il Delegato più anziano di iscrizione al SNR.
I rappresentanti dei Liberi Professionisti, vengono eletti dagli iscritti al SNR del settore Liberi professionisti, presenti all’Assemblea.
Le preferenze per il Rappresentante Aziendale di ogni Azienda della Provincia e per il Rappresentante Provinciale vengono espresse contestualmente.
Qualora non risultino presenti iscritti Libero Professionisti, il Coordinatore Provinciale neoeletto assume anche la funzione di Rappresentante Provinciale dei Libero Professionisti.
Al termine delle votazioni il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti e redige il verbale contenente i risultati delle elezioni. Tale verbale, debitamente firmato dagli scrutatori e dal Coordinatore neoeletto, viene inviato in copia al Segretario Regionale ed alla Segreteria Nazionale.
Il verbale è soggetto a pubblicità.
Fanno parte della Segreteria Provinciale, oltre al Coordinatore eletto ed al Rappresentante dei Liberi Professionisti, tutti i Delegati Aziendali neoeletti.

Articolo 5 – Elezioni Regionali

Il Segretario Regionale in carica convoca in Assemblea elettiva tutti i componenti le Segreterie Provinciali eletti nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato.
In caso di assenza o di inadempienza del Segretario Regionale, è il Coordinatore Provinciale uscente del Capoluogo di Regione a surrogarne le funzioni;
I partecipanti all’Assemblea eleggono:
a) il Segretario Regionale;
b) i Consiglieri Regionali della dipendenza, in numero di uno ogni cinquanta iscritti o frazioni e, in ogni caso, non meno di tre;
c) il Consigliere Regionale rappresentante dei Liberi Professionisti.
L’Assemblea è presieduta dall’iscritto più anziano di età tra i presenti, il quale, accertata la validità dell’assise, nomina tra i presenti due scrutatori ed insedia il seggio elettorale.
Al termine delle elezioni, a scrutinio ultimato, il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti e redige il verbale delle avvenute elezioni. Tale verbale deve essere firmato dagli scrutatori e dal Segretario Regionale e della Provincia Autonoma neoeletto, il quale entro 15 gg. dalla data delle elezioni deve inviarlo, in copia, al Segretario Nazionale.
La Segreteria Regionale e della Provincia Autonoma neoeletta, all’atto dell’insediamento coopta, per la necessaria reciprocità:
– i Presidenti dei gruppi regionali di ciascuna delle Società Scientifiche dell’Area di Radiologia, purché iscritti SNR;
Il Segretario Regionale designa, altresì, il Vicesegretario tra i Consiglieri neoeletti.
Nelle Regioni e nelle Province Autonome con territorio coincidente con singola Azienda Sanitaria Pubblica, gli organismi statutari di cui sopra, vengono eletti direttamente ed unicamente da tutti gli iscritti nell’elenco.
La Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma neoeletta vicaria tutte le funzioni degli organismi periferici mancanti.
Le modalità elettive sono quelle sopra descritte.
I Segretari Regionali e delle Provincie Autonome fanno parte del Consiglio Nazionale. Per le Regioni con più di 150 iscritti viene inoltre designato in aggiunta al Segretario Regionale un Consigliere, nell’ambito della Segreteria Regionale, ogni ulteriori 150 iscritti o frazione.

Articolo 6 – Elezioni Nazionali

Il Segretario Nazionale in carica, o in sua mancanza il Vice Segretario Nazionale, ogni quattro anni, provvede a convocare in Assemblea, per le elezioni nazionali, i Segretari Regionali neoeletti, i Componenti regionali neoeletti, quali membri del Consiglio Nazionale, e i componenti della Segreteria Nazionale in carica, ai sensi dell’art.14 dello Statuto.
L’Assemblea viene presieduta dal componente più anziano d’età che nomina due scrutatori tra i presenti per l’elezione di:
a) il Segretario Nazionale;
b) il Vice Segretario Nazionale;
c) il Presidente;
d) tre Coordinatori Interregionali;
e) sette componenti operanti nella dipendenza: dei quali quattro nella Radiodiagnostica, uno nella Radioterapia, uno nella Medicina Nucleare, uno nella Neuroradiologia;
f) il Rappresentante del Settore Universitario;
g) il Rappresentante del Settore per i Liberi Professionisti;
h) Il Rappresentante dei Fisici Specialisti in Fisica Medica;
i) il Segretario Amministrativo.
La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati per ogni singola carica di:
a) Segretario Nazionale;
b) Vice Segretario Nazionale;
c) Presidente Nazionale;
d) Coordinatori Interregionali;
e) Rappresentanti di Specialità di Radiodiagnostica, di Radioterapia, di Medicina Nucleare e di Neuroradiologia;
f) Rappresentante del Settore Universitario;
g) Rappresentante del Settore per i Liberi Professionisti;
h) Rappresentante dei Fisici Specialisti in Fisica Medica;
i) Segretario Amministrativo.
Le candidature possono essere presentate entro l’apertura del seggio elettorale.
Ogni avente diritto al voto dispone di una sola scheda prestampata.
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Articolo 7 – Assemblee

L’Assemblea ordinaria di tutti gli iscritti deve essere convocata almeno una volta l’anno.
E’ convocata, nei rispettivi ambiti, dal Delegato Aziendale, dal Coordinatore Provinciale e dal Segretario Regionale.
Chi convoca l’Assemblea funge da Presidente dell’Assemblea stessa. A maggioranza semplice, possono essere poste in discussione questioni diverse da quelle previste dall’Ordine del Giorno di convocazione, se l’Assemblea è d’accordo.
Non sono ammesse deleghe.
Le Assemblee possono essere convocate per votazioni su mozioni di sfiducia, dettagliatamente motivate, in generale o sull’operato del Delegato Aziendale, del Coordinatore Provinciale e del Segretario Regionale. Dette mozioni devono essere poste da almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli iscritti e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno trenta minuti dopo la prima.
Le votazioni su mozioni di sfiducia debbono avvenire a scrutinio segreto e si decide a maggioranza semplice.

Articolo 8 – Assemblee Nazionali

Possono essere convocate, su iniziativa della Segreteria Nazionale, con carattere consultivo, assemblee dei Coordinatori Provinciali, dei Segretari Regionali e/o dei Rappresentanti regionali e delle Provincie Autonome ovvero Nazionali di Area, Branca, Specialità o Settore.
Non sono ammesse deleghe
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è, in ogni caso, indispensabile il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 9 – Consiglio Nazionale

a) il Consiglio Nazionale, costituito dai Segretari Regionali e delle Province Autonome, dai Consiglieri Regionali eletti, ai sensi del Regolamento vigente, in numero di uno per ogni quoziente intero o frazione, e dai componenti della Segreteria Nazionale.
b) Il quoziente elettorale degli ulteriori componenti il Consiglio Nazionale di ciascuna regione è fissato in 150 iscritti o frazione per cui fino a 150 iscritti viene nominato il Segretario Regionale. Gli ulteriori Consiglieri Nazionali (uno tra 150 e 300, un altro tra i 300 ed i 450,e così via) sono eletti con votazione specifica in occasione della elezione del Segretario Regionale.
c) E’ convocato, dal Segretario Nazionale, ovvero da un terzo dei componenti la Segreteria Nazionale. a mezzo di lettera o cartolina semplice, email, ovvero di altra informativa.

Articolo 10 – Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno ogni due mesi. Può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti; essa decide le azioni sindacali da svolgere sulla base delle Linee operative proposte dal Segretario Nazionale e approvate dal Consiglio Nazionale.
Con maggioranza semplice dei componenti presenti, possono essere poste in discussione questioni diverse da quelle dell’ordine del giorno di convocazione.
La Segreteria Nazionale decide la sede e la data dell’Assemblea Generale, predisponendo l’ordine del giorno. Fissa la quota annuale di iscrizione al S.N.R. e stabilisce, altresì, i criteri per il rimborso spese alle varie componenti istituzionali del Sindacato.
Per assenze motivate di un Rappresentante di Settore o di Categoria Professionale, il Segretario Nazionale può ammettere un delegato per la discussione di specifici problemi del Settore o della Categoria. Valuta le situazioni necessarie di Commissariamento previste dall’art. 27 dello Statuto.
Predispone gli atti per il deferimento degli iscritti ai Probiviri.

Articolo 11 – Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del S.N.R.
Egli lo rappresenta, altresì, a pieno titolo in tutte le sedi politiche, economiche e sociali ed ha potere di firma degli atti che derivano da tale rappresentatività. Relaziona alla Segreteria Nazionale l’attività svolta nell’ambito delle Istituzioni Pubbliche, sociali e sindacali ed informa periodicamente gli organi periferici.
Collabora all’attività redazionale de “Il Radiologo” e dei mezzi di comunicazione del sindacato.
In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Segretario Nazionale e, in caso d’impedimento di questo ultimo, da altro componente della Segreteria Nazionale per l’occasione individuato dalla Segreteria Nazionale stessa.
Verifica il buon andamento dell’organizzazione sindacale centrale e periferica e vigila sul rispetto delle norme statutarie e sindacali.
Convoca e presiede la Segreteria Nazionale dirigendone i lavori.
Promuove tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari.
Può indire referendum su problemi di natura sindacale.
Identifica tra i componenti eletti della Segreteria Nazionale un comitato ristretto, identificato come Board, per coadiuvarlo su problematiche specifiche afferenti alle sue funzioni, come da statuto.

Articolo 12 – Segreterie Regionali e Provinciali

Il Segretario Regionale ed i Coordinatori Provinciali sono tenuti a convocare le rispettive Segreterie almeno semestralmente; i relativi verbali di riunione devono essere inviati, rispettivamente, al Segretario Nazionale ed al Segretario Regionale entro il termine di quindici giorni dalla riunione, a cui va data adeguata pubblicità.
Il Segretario Regionale S.N.R. rappresenta in sede regionale il Sindacato Nazionale Area Radiologica del cui Consiglio Nazionale è membro di diritto.
Il Segretario Regionale S.N.R.:
a) applica lo Statuto del Sindacato Nazionale Area Radiologica;
b) informa periodicamente gli iscritti sull’attività sindacale in corso;
c) diffonde e ratifica le iniziative che la Segreteria Nazionale e il Consiglio Nazionale promuovono sia in ambito nazionale che regionale;
d) coordina i Delegati Aziendali;
e) partecipa – quale membro cooptato – alle riunioni del Gruppo regionale delle Società Scientifiche di Area Radiologica e ne convoca i Presidenti Regionali, se iscritti al S.N.R., alle riunioni del Consiglio Regionale;
f) controlla l’andamento delle iscrizioni e ne è responsabile;
g) coordina la sua attività con il Rappresentante Regionale della Federazione e/o Confederazione a cui il Sindacato Nazionale dell’Area Radiologica afferisce;
h) partecipa al Consiglio Nazionale;
i) si confronta e si coordina con il Coordinatore Interregionale per le problematiche dell’area geografica di competenza;
l) estende la propria attività nel contesto dell’Intersindacale della propria Regione;
m) gestisce il proprio bilancio annuale ai fini di applicare e promuovere quanto di cui sopra, presentando il rendiconto economico al Segretario Amministrativo nel rispetto dei tempi statutari;
n) partecipa alle Convocazioni dell’Assessore Regionale;
o) predispone ed aggiorna la pagina regionale del sito web del Sindacato;
p) si raffronta con l’Assessorato Regionale alla Sanità e con l’Agenzia Regionale su programmi e su materia che abbiano per tema l’area d’interesse lavorativo degl’iscritti.

Articolo 13 – Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo amministra i fondi del S.N.R. e le quote annue di iscrizione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale.
Egli è tenuto a redigere entro il 31 marzo di ogni anno:
a) il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
b) il bilancio preventivo dell’anno in corso.
Entrambi i suddetti bilanci dovranno essere preventivamente esaminati ed approvati dai Revisori dei Conti.
E’ ammessa la possibilità di contributi economici settoriali o di sottoscrizioni straordinarie volontarie fra gli iscritti, nei casi di necessità e a giudizio della Segreteria Nazionale.
Egli ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali intestati al S.N.R. di cui potrà disporre mediante assegni di c/c e/o bonifici, con firma disgiunta da quella del Consulente amministrativo di cui all’art. 20 dello Statuto.
Cura la gestione delle iscrizioni al S.N.R., delle quote sindacali, e i rapporti con Amministrazioni che hanno iscritti S.N.R. e con le Banche.
Collabora con il Segretario Nazionale per l’organizzazione della Sede Nazionale di Roma.
Può essere scelto dal Comitato Direttivo della F.A.S.S.I.D. a gestire il bilancio della Federazione così come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione stessa.

Articolo 14 – Mezzi di comunicazione

Organo ufficiale di stampa del Sindacato è “Il Radiologo”. Tutti i verbali della Segreteria Nazionale, dell’Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale vengono ivi pubblicati, a cura del Segretario Verbalizzante.
La direzione de “Il Radiologo” è affidata ad un iscritto S.N.R. e SIRM, secondo quanto stabilito dall’art. 25 dello Statuto.
Il Comitato di redazione è composto da un numero uguale di rappresentanti per il Sindacato Nazionale Area Radiologica e per la SIRM – i cui rappresentanti sono a nomina del Consiglio Direttivo – e da un rappresentante di ogni Associazione dell’Area Radiologica che utilizzi la rivista.
Eventuali pubblicazioni da inviare agli iscritti per un’ulteriore informativa possono essere decise dalla Segreteria Nazionale.
Possono essere utilizzati come canali informativi i principali social media o la partecipazione a canali tematici.
Il sito web costituisce organo informativo del SNR e viene utilizzato come pubblicità informativa delle attività del sindacato.

Articolo 15 – Dimissioni dalle cariche istituzionali

Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Segretario Nazionale.
Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la sostituzione del dimissionario, l’organo di cui egli faceva parte rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato, purché sia ancora costituito almeno dalla metà più uno dei suoi componenti.
In caso di dimissioni del Segretario Nazionale, subentra il Vice Segretario Nazionale che convoca entro tre mesi il Consiglio Nazionale per procedere all’elezione del nuovo Segretario.
In caso di dimissioni di tutti i componenti di un organo sindacale o di inadeguatezza numerica per come succitato, il Segretario Nazionale o, in sua assenza, il più anagraficamente anziano fra gli iscritti ricoprente cariche sindacali, indice nuove elezioni per il rinnovo delle cariche.
In caso di dimissioni del Segretario Regionale o del Coordinatore Provinciale, i componenti della Segreteria interessata provvedono a designare il Segretario o il Coordinatore al loro interno, per consentire la corretta e rapida conduzione delle attività fino alla scadenza del mandato.
In caso di mancato accordo sulla designazione, si procede ad una nuova elezione, secondo gli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
In caso di dimissioni del Delegato Aziendale o di sfiducia definita nell’Assemblea aziendale, gli iscritti dell’Azienda sono convocati dal Coordinatore Provinciale entro quindici giorni per eleggere il nuovo Delegato.
Se ciò non avviene, il Segretario Regionale provvede alla convocazione dell’Assemblea.
I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza di tutte le cariche sindacali, come da Statuto.

Articolo 16 – Norme per le convocazioni

Tutte le convocazioni per le riunioni di Assemblee o per Elezioni possono essere effettuate sia a mezzo avviso sull’organo ufficiale del Sindacato “Il Radiologo” sia a mezzo di lettera o cartolina semplice, sito web, ovvero di altra informativa diretta agli iscritti da parte del Segretario Nazionale o tramite i Coordinatori Provinciali ed i Segretari Regionali.

Articolo 17 – Organizzazione Congresso Nazionale

Per l’organizzazione del Congresso Nazionale, la Segreteria Nazionale designa il Presidente del Comitato organizzatore che individuerà, tra gli iscritti, gli altri componenti.
Il Comitato concorda preventivamente gli aspetti economici con il Segretario Amministrativo e rendiconta le spese sostenute.

Articolo 18 – Settore Giovani

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica attua tutte le iniziative per favorire l’inserimento nella futura attività professionale degli iscritti in formazione, degli specialisti under 35 ovvero i non stabilizzati dell’Area Radiologica.
Gli iscritti al S.N.R. Settore Giovani eleggono, per ciascuna Regione, un Responsabile che viene cooptato in ciascuna Segreteria Regionale nel Settore Giovani.
Tra i Responsabili Regionali la Segreteria Nazionale nomina il Referente Nazionale.
Il Referente Nazionale, che è cooptato nella Segreteria Nazionale, convoca i Responsabili Regionali almeno una volta l’anno, per la verifica dell’attività e per la definizione degli obiettivi e delle problematiche della categoria.
I Rappresentanti possono essere rieletti e restano in carica fino al compimento dei 35 anni d’età.

Articolo 19 – Regolamento disciplinare

La Segreteria Nazionale deferisce al Comitato dei Probiviri l’iscritto per cui vengono formulate ipotesi di indegnità, morale, sindacale e/o professionale.
Le cause di deferimento al Comitato sono:
1. Professionali:
a) mancato rispetto degli obblighi istituzionali degli Enti di appartenenza o delle norme contrattuali che regolano l’attività professionale;
b) mancato rispetto dei diritti del paziente;
c) mancato rispetto degli standard professionali;
d) attività giudicata antisindacale dal Consiglio Nazionale;
2. Giudiziarie:
a) mandati di cattura o condanne definitive.
3. Deontologiche:
a) gravi scorrettezze amministrative o di altra natura nei confronti del paziente, delle Amministrazioni, dei Colleghi.
Il Comitato dei Probiviri istruisce la pratica e valuta il deferimento.
Sulla scorta dei dati acquisiti decide in seduta comune, con votazione segreta, a maggioranza l’addebito.
Il parere dei probiviri viene trasmesso al Consiglio Nazionale per tramite della Segreteria Nazionale che potrà applicare le sanzioni stabilite.
L’iscritto interessato riceve tempestiva ed ufficiale comunicazione del deferimento ed ha facoltà di presentare memorie per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deferimento al Comitato.
Il Consiglio Nazionale potrà applicare le sanzioni di censura, sospensione dalle cariche sindacali e radiazione. La decisione, non appellabile, non viene resa pubblica ed è comunicata, con le motivazioni, all’interessato. La Segreteria Nazionale, qualora ricorrano condizioni di urgenza, può disporre, in casi particolari e motivati, la sospensione temporanea cautelativa dell’iscritto che dovrà essere ratificata dai Probiviri.

 

Scarica il REGOLAMENTO in formato PDF