Il Decreto Legge 28/01/2019 n. 4 pubblicato in G.U. n.23, recante disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato con modifiche il 27/02 e attualmente alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 29 /03. “Quota 100” è una misura sperimentale valida per il triennio 2019-21. Due i requisiti per la sua utilizzazione: età anagrafica non inferiore ai 62 anni compiuti ed contribuzione non inferiore ai 38 anni. Per i dipendenti pubblici, sanità compresa, se avranno maturato i requisiti al 31/12/2018, andranno in pensione dal 1° luglio 2019 mentre se li avranno maturati dal 1° gennaio 2019, andranno in quiescenza dopo 6 mesi.
Non è possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni. In particolare i contributi Enpam non possono essere cumulati con quelli Inps. Non è permesso, con “Quota 100”, il cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (66 anni e 11 mesi). Sono invece cumulabili redditi da lavoro occasionale ovvero fino a 5.000 euro/anno. I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di 6 mesi. E’ stata prorogata sino a tutto il 2019 l’opzione donna che consente di andare in pensione, con calcolo tutto contributivo, alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/60.
C’è una nuova arma per i quarantenni contribuenti Inps: riscattare il periodo di laurea in modo agevolato. Basta pagare 5240 euro per ogni anno di università e si conquista maggiore anzianità ed un aumento del monte contributivo. I medici interessati sono solo se contribuenti Inps e dipendenti del servizio sanitario.
Il riscatto agevolato vale per ora fino a 45 anni di età, e consente di colmare fino a 5 anni a ritroso fino al 1996, anno di debutto del sistema contributivo di calcolo della pensione. Riscatto agevolato degli anni del corso di laurea ma anche della scuola di specializzazione e del dottorato di ricerca ad un costo agevolato pari a 5.124 euro per ogni anno riscattato. Il riscatto della laurea ha fino ad oggi avuto un costo significativamente più alto pari al 33% della retribuzione annua percepita: in sostanza un dirigente in servizio con una retribuzione di circa 60.000 euro era tenuto a sborsare 19.800 euro per ogni anno da riscattare. Un’altra possibilità introdotta dalla legge è la deduzione al 50% del riscatto per chi ha contributi maturati dal 1996 in poi; ma attenzione a non riscattare periodi di laurea partiti prima del 1996, in quanto fanno acquisire anzianità assicurativa ante-96 che collocherebbe il medico al di fuori dei benefici della legge, in altre parole non si potrebbe dedurre più nulla.
a cura di Francesco Lucà