Mentre ancora si dibatte fra i partiti di governo come intervenire per modificare le norme previdenziali della legge introdotta nel 2011, e ormai da tutti conosciuta come “legge Fornero”, contemporaneamente cominciano a spuntare diversi paletti per provare ad alleggerire il peso della primitiva proposta della quota 100 sui conti pubblici. Quota cento, che inizialmente indicata come sommatoria di almeno 64 anni d’età e 36 anni di contribuzione ovvero di 65 anni d’età e 35 di contribuzione, si è più volte modificata contemplando anche quote con una netta riduzione dell’età richiesta portata a 62 anni ma con un evidente incremento dell’anzianità contributiva salita a 38. E se qualcuno, per ridurre la spesa della riforma, propone anche una penalità dell’1,5 % per ogni anno d’anticipo previsto rispetto agli attuali 67 (come già, val la pena ricordare, indicato nella stessa legge Fornero!), ovvero, riduzione ancora più grave, l’intero calcolo del trattamento con il sistema contributivo anche per coloro ricadessero, almeno sino al 2011, nel più remunerativo sistema retributivo, una condizione che appare fra le più certe è quella che riguarda i così detti “contributi figurativi”. I contributi figurativi sono dei contributi fittizi che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore per dei periodi in cui è avvenuta una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, che hanno appunto lo scopo di tutela in quel periodo in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi.
Sono contributi, pertanto, accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata un’interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati, in alcuni casi, su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente. Ad esempio, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, si possono accreditare a domanda i periodi di servizio militare obbligatorio; servizio militare volontario; servizio civile; maternità al di fuori di un rapporto di lavoro; congedo parentale durante il rapporto di lavoro; malattia del bambino; malattia e infortunio; aspettativa per cariche sindacali; aspettativa per cariche elettive. Mentre, ad esempio, sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di Cassa integrazione guadagni straordinaria; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione; indennità in ambito ASPI e NASPI.
Nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici sono accreditabili a domanda i periodi in cui l’assenza dal lavoro è per aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive; aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale; astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità o di paternità) al di fuori del rapporto di lavoro.
Sono accreditabili d’ufficio i periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta e assenza dal lavoro per malattia bambino, nei casi in cui non ci sia retribuzione.
Anche per chi assiste o ha assistito un parente o affine entro il terzo grado che si trova in una situazione di handicap determinata dalla Legge 104, sono riconosciuti i contributi figurativi per chi deve assistere familiari con disabilità grave. Vengono, inoltre, riconosciuto anche i permessi giornalieri retribuiti dati alla madre o al padre in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa; l’astensione facoltativa o continuazione del congedo parentale; i permessi, sempre retribuiti ma per un massimo di 3 giorni al mese per i familiari e il congedo straordinario fino a 2 anni per genitori, coniugi o fratelli e sorelle di portatori di handicap (purché conviventi).
L’Inps ha più volte spiegato, nelle sue circolari, che accreditare i contributi figurativi significa attribuire al periodo di interruzione dell’attività lavorativa un numero di contributi pari al periodo da riconoscere o di un determinato importo a seconda della modalità di calcolo.
Il calcolo dell’importo dei contributi da accreditare si effettua prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Se per quell’anno solare non risultano retribuzioni, l’importo è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente.
Ad ogni settimana di retribuzione figurativa Inps deve essere attribuita una corrispondente retribuzione. Il calcolo per l’accredito dei contributi figurativi può essere operato: sulla retribuzione effettiva, sia per i periodi accreditati “a copertura”, sia per quelli “ad integrazione”.
In complesso, sulla base delle differenti e molteplici condizioni di possibile accredito di contributi figurativi si può facilmente comprendere come il loro eventuale non utilizzo o il loro parziale conteggio possa rendere molto più difficoltoso il raggiungimento dei criteri di anzianità contributiva indicati nelle attuali proposte governative.
Claudio Testuzza