Delusione per i sanitari iscritti alla previdenza pubblica (Inps / Inpdap) che nei prossimi anni andranno in pensione. La legge di bilancio per il 2018 non prevede sconti sull’età pensionabile che nel 2019 verrà adeguata all’aspettativa di vita e dal 2019 salirà a 67 anni rispetto ai 66 e 7 mesi di adesso. Tuttavia per il futuro è stato previsto un differente criterio di calcolo per l’incremento d’età per la pensione. Dal 2021 il calcolo della media della speranza di vita sarà biennale con riferimento al biennio precedente ed è stato fissato un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell’ambito dell’adeguamento successivo qualora fosse registrato un incremento o un decremento.
Via libera all’esenzione dallo scatto dell’età pensionabile e all’accesso all’APE sociale per 15 categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti (compresi i lavoratori che prestano servizio presso gli impianti siderurgici, ai braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e ai pescatori) purché abbiano maturato 6 anni di lavoro gravoso negli ultimi 7 anni prima del pensionamento.
Il diritto di accedere all’APE sociale viene estesa ai soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, familiari con handicap grave. Si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Confermato anche lo sconto per le donne lavoratrici che accedono all’APE sociale di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni. A questo riguardo ricordiamo che ( vedi Messaggio Inps n. 18730/2013 ) per quanto riguarda tutte le lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo, qualora il primo accredito contributivo sia avvenuto a partire dal 1° gennaio 1996, continua a trovare applicazione quanto già previsto con il Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013 che, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. Ai lavoratori che cessano l’attività lavorativa e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, qualora in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni, è concessa la RITA fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Inserita nella legge di Bilancio 2018 una norma volta a tutelare le somme di denaro e gli strumenti finanziari delle Casse di previdenza dei professionisti dal possibile coinvolgimento in procedure concorsuali che riguardano il gestore degli investimenti stessi. Le casse usciranno, inoltre, dal 2020 dalla lista delle PA sottoposte agli obblighi della spending review stilata dall’ISTAT. Il FONDINPS viene abrogato e, attraverso un decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, dei diversi comparti del settore privato, si procederà alla individuazione del fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.
La manovra ha previsto anche la deducibilità della previdenza integrativa per i dipendenti pubblici, sino a 5.164,27 euro, sulla falsariga di quanto già previsto per i privati che dovrebbe consentire di raddoppiare le adesioni degli statali alle “forme complementari”. Anche la tassazione delle prestazioni viene assimilata a quella prevista per la previdenza integrativa dei lavoratori privati per i contributi accumulati dal 1° gennaio 2018 ma non per quelli accumulati fino a tale data! Ricordiamo che su tali rendite è operata, a cura di chi eroga la prestazione, una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% con riconoscimento della riduzione del 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
3 GENNAIO 2018 CLAUDIO TESTUZZA