Molti professionisti erano in attesa, ormai da 15 mesi, di poter realizzare quanto promesso dalla legge di bilancio di fine 2016, e cioè di utilizzare i vari spezzoni previdenziali maturati nelle diverse Casse ed Istituti previdenziali ai fini della possibilità di ottenere il trattamento pensionistico.
Se in passato il cumulo era stato placidamente accettato per ricomporre anzianità contributive maturate nelle diverse casse pubbliche, l’introduzione di questo favorevole strumento anche per le Casse professionali ha creato una serie di resistenze e lungaggini che si sono protratte a lungo.
L’ultima fase di stallo è stata rappresentata dai costi della gestione delle procedure dei ricongiungimenti che attribuiti alle Casse professionali avevano fatto insorgere gli enti privatizzati. Secondo l’Inps la cifra andava divisa tra singole Casse private e Istituto di previdenza secondo un principio proporzionale, legato ai contributi versati all’Ente o alla Cassa. Ma l’Adepp e le Casse contestavano questo principio, accusando l’Inps di aver preso milioni dal Governo per gestire proprio il cumulo dei contributi diventato gratuito con la legge di Bilancio del 2016. Un’accusa sempre respinta dall’Istituto di previdenza, che ha specificato più volte che quei soldi sono andati per gestire tutta l’operazione, compresa la piattaforma su cui le singole Casse dovranno ora far confluire la propria parte di pensione. A pagare l’assegno sarà infatti l’Inps, non le Casse.
Sulla questione il Ministero del Lavoro aveva dato ragione agli Enti di previdenza dei professionisti ed in particolare era emerso come già il 14 marzo il Ministero avesse inviato all’Inps una risposta a firma del Capo di Gabinetto che non avallava la richiesta dell’Inps. Nel documento, che rimandava alla convenzione già stipulata e alla valutazione dell’Inps e delle Casse, veniva richiamato e allegato il parere rilasciato dalla competente Direzione Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero dove, dopo un’attenta disamina di contesto, dichiarava che:“ non è possibile accondiscendere al sistema di compartecipazione agli oneri definiti con la convenzione trasmessa da INPS e secondo le modalità ivi proposte, mentre appare ragionevole l’eventuale limitata partecipazione ai costi che sono stati, ad esempio, già individuati nel citato art.14 della convenzione deliberata dall’Inps nel 2007 ai fini della erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione”.
Alla fine lo stallo, che costringeva ormai diverse migliaia di aventi diritto ad attendere ancora settimane per la soluzione del problema, è stato risolto, anche se in forma salomonica, dal Presidente dell’Adepp ed anche dell’Enpam, una delle Casse più interessate al provvedimento, Alberto Oliveti che ha fatto approvare all’unanimità lo schema di convenzione sulle pensioni in cumulo, modificato in accordo con l’Inps. Dopo un braccio di ferro tra Inps e Casse questa volta l’accordo dovrebbe essere definitivo, e gli interessati, in attesa da mesi, dovrebbero dunque finalmente ricevere l’assegno. “Quella di pagare immediatamente le pensioni è una scelta saggia, che sostenevamo da tempo”, ha dichiarato Alberto Oliveti, chiarendo che appare necessario prima soddisfare le legittime esigenze degli aventi diritto e in seguito valutare tutti insieme l’andamento delle pratiche, e a chi, nel rispetto delle leggi vigenti, spettino gli oneri di gestione. Le prime liquidazioni, annuncia l’Inps, sarebbero previste entro Pasqua e i pagamenti a partire dal 20 aprile. Il pagamento delle pensioni in cumulo, però, è solo un primo scoglio. Ci sono infatti anche altri aspetti che andranno chiariti prima possibile. Uno riguarda le Casse di previdenza che hanno deliberato delle regole di calcolo per il cumulo ma che ancora non hanno ottenuto il nullaosta ministeriale. Un altro tema spinoso riguarda la possibilità o meno di raggiungere i 18 anni di contributi prima del 1996 grazie ai periodi in cumulo presso le Casse di previdenza. Questione non di poco conto perché se la risposta è sì scatterà il diritto al calcolo retributivo per chi raggiunge i 18 anni. Con la circolare n. 140 l’Inps ha negato questa possibilità, ma già in passato l’Inps si era chiaramente espresso nel considerare rientranti nel calcolo dei diciotto anni al 31 dicembre 1995 tutte le anzianità contributive maturate senza alcuna definizione di ente percettore. A questo punto, anche su questo importante elemento, si aprirà un contenzioso appena coloro che potranno vantare questo diritto avranno percepito la pensione in cumulo.
Claudio Testuzza