Claudio Testuzza
Dopo più di un anno è arrivata, finalmente, in porto la convenzione tra l’Inps, l’istituto pubblico di
previdenza e le Casse privatizzate dei professionisti, raccolti nell’Adepp, con cui vengono
regolamentate le forme pensionistiche in totalizzazione e soprattutto in cumulo gratuito.
Quest’ultima condizione era stata ampliata anche agli iscritti degli enti previdenziali privati con la
legge di bilancio del 2016 e rimasta in sospeso proprio per la mancanza di un protocollo d’intesa fra
i vari istituti previdenziali interessati.
Il testo dovrà essere adesso accolto dall’adesione delle 18 Casse raccolte nell’Adepp e dovrebbe
diventare operativo nelle prime settimane di marzo. E’ stato, comunque, deciso che le domande
arrivate all’Inps sino ad oggi, si tratta di almeno cinquemila richieste, saranno vagliate dall’Istituto
previdenziale pubblico sulla base della procedura evidenziata dalla convenzione.
La convenzione era attesa, si dice, da circa 700 mila lavoratori che potrebbero usufruire
dell’opportunità di cumulare gratuitamente i periodi di contribuzione prodotti fra diversi enti.
L’articolato prevede, innanzitutto, che la domanda sia presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione,
ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento
inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà
dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
La domanda di pensione è presentata secondo le modalità previste dall’Ente istruttore. Sarà, poi,
cura dell’Ente istruttore inserire la domanda nella procedura automatizzata entro due giorni
lavorativi dalla presentazione. Nel caso di domanda di pensione di reversibilità, la stessa sarà
presentata all’Inps che, prima di effettuare il pagamento, provvederà ad acquisire le quote a carico
degli Enti/Cassa che riconoscono il diritto alla pensione al familiare superstite richiedente, in base
ai beneficiari ed alle aliquote previste dai rispettivi ordinamenti.
L’Inps metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione
in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l’acquisizione e/o la
validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del
diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per
l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento
pensionistico complessivo spettante. A seguito della presentazione della domanda di pensione in
regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa validerà, con carattere certificativo nella
procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i
periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale. Le eventuali variazioni dei dati,
qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di
comunicazione verso lo stesso Casellario.
In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, si è resa necessaria una
precisazione dato che i requisiti tra le stesse Casse e tra Casse e Inps potrebbero non coincidere.
Ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della
domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti, anagrafico e contributivo, più
elevati rispetto a quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214
e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed
anzianità contributiva. Tali dati saranno validati con carattere certificativo dopo la loro effettiva
maturazione.
L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico
dopo la maturazione dei previsti requisiti.
In pratica se il requisito Inps, vigente è più basso di quello della Cassa coinvolta, l’Istituto inpagare la sua quota al raggiungimento del suo requisito (66 e 7 mesi nel 2018), mentre la Cassa la
sua parte al raggiungimento del relativo minimo anagrafico. A condizione invertite la pensione
verrà pagata al raggiungimento dell’età minima Inps.
Per quanto riguarda il trattamento di pensione anticipata la norma prevede che si applichino i
requisiti previsti dalla riforma Fornero (attualmente 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10
mesi per gli uomini) che diviene un requisito valido sia per l’Inps che per le Casse.
L’Ente istruttore accertata la sussistenza del diritto al trattamento richiesto ne indica la decorrenza,
determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre
forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.
L’Ente pagatore provvederà ad erogare la pensione con le medesime modalità, procedure e
periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici.
Quanto al sistema di calcolo della pensione varrà il principio del pro quota, per cui ogni ente
applicherà le sue regole.
Tuttavia, così come già esplicitato dall’Inps nella sua circolare n. 140 del 2017, le eventuali
contribuzioni verso le Casse ante 1996 non verranno tenute in considerazione dall’Istituto pubblico
determinando, così, nonostante i contributi versati antecedentemente a tale data in una o più Casse,
un trattamento a carico della previdenza pubblica con il sistema di calcolo contributivo.
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione ciascuna delle parti
nominerà un proprio responsabile della convenzione e, altresì, un supervisore, preposto al
monitoraggio e controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati.
Infine, le parti costituiranno un gruppo tecnico Adepp- Inps, oltre che gruppi con referenti specifici
rispetto alle singole convenzioni, al fine di proporre eventuali migliorie di carattere gestionale.